lana 3107

DELIBERAZIONE GIUNTA SPORTIVA ACI – RALLY LANA STORICO

Nella seduta del 15 luglio 2014, la Giunta Sportiva ACI non omologa il risultato di “Pedro” al Rally Lana Storico, quinta tappa del CIR Auto Storiche corsa il 22 giugno 2014, pertanto la classifica di gara rimane immodificata. La Giunta Sportiva: esaminato l’incartamento di chiusura della gara denominata 4° Rally Lana Storico; rilevato che, a seguito di verifiche disposte d’ufficio, è emerso che l’equipaggio Pedro-Baldaccini (concorrente “Pedro” – licenza n. 25391; conduttore Baldaccini Emanuele – licenza 215825) avesse in dotazione complessivamente 17 pneumatici ovvero 3 in più di quelli che la normativa di settore concede di utilizzare (art. 8.4.9 del Cap. II N.S. 14); rilevato, altresì, che i 3 pneumatici in soprannumero avevano barre identificative con numeri uguali a quelle di altri 3 pneumatici e che tali numeri corrispondessero a quelli dichiarati dal concorrente all’inizio della competizione per cui l’equipaggio si trovava in possesso di tre pneumatici con numeri doppi; rilevato, inoltre, che il Collegio dei CC.SS. ha adottato nei confronti del suddetto equipaggio la decisione n. 4 con la quale ha comminato la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 che è stata regolarmente pagata dal concorrente il quale ha dichiarato di non voler ricorrere in appello; preso atto della nota inviata dal concorrente Massimo Pedretti, in data 12/07/2014, con cui dichiara di non volersi avvalere dei punti assegnatigli per la vittoria della gara in questione ai fini della classifica finale del Campionato; ritenuto, tuttavia, che, pur essendo il fatto grave perché certamente volontario, non è possibile aderire alla richiesta del licenziato, in quanto non è previsto dai regolamenti sportivi della Federazione rinunciare al punteggio attribuito sul campo; richiamati gli articoli 7 bis e 7 ter lett. A) RNS secondo cui i licenziati devono osservare i regolamenti a cui si sottopongono al momento della richiesta della licenza e si debbono sempre conformare, nei loro comportamenti, al principio di lealtà e correttezza; visto l’art. 9.3 lett. e) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive dell’ACI per cui spetta alla Giunta Sportiva fornire l’interpretazione autentica delle norme sportive; visto l’art. 67 quater RNS che prevede, tra l’altro, che “quando sussistono particolari e gravi motivi, l’ACI/CSAI può rifiutare l’omologazione di una competizione, indicando nel contempo se i risultati restino o meno acquisiti ai fini della distribuzione dei premi o se questi ultimi, se in denaro, debbano essere suddivisi in parti uguali tra i partecipanti o debbano essere destinati altrimenti.”; ritenuto che la non omologazione dei risultati si possa applicare, nell’ambito di una competizione, anche a singoli concorrenti responsabili di irregolarità non dovendo travolgere l’intera competizione; ritenuto, pertanto, che nel caso in esame sussistano i gravi motivi per cui la Giunta può avocare a sé il potere di omologazione e che quest’ultima si può negare anche quando i risultati, consacrati dalle classifiche sono stati resi definitivi da una decisione non appellata del Collegio dei CC.SS. (art. 67 quater RNS); considerato che la classifica dovrà rimanere immutata in quanto l’estrema peculiarità della questione relativa alla richiesta del concorrente Pedretti, sconsiglia, per ragioni di trasparenza e legalità di intervenire sulla medesima; visto l’art. 67 quater RNS adotta la seguente
DELIBERAZIONE n. 55/14: non viene omologato il risultato acquisito dal concorrente “Pedro” (equipaggio “Pedro”-Baldaccini) e dalla sua Scuderia Rally Club Sandro Munari.
La classifica rimane immodificata.
La presente decisione verrà comunicata agli interessati mediante la pubblicazione sul sito ufficiale della CSAI. Dalla data di pubblicazione decorrono i tempi per le eventuali impugnative.